D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I(progettazione).
3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo
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