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D.M. MIUR 10.09.2010, n. 249

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014). (G.U. 31.01.2011, n. 24 - S.O. n. 23)

Tabella 11 bis (art. 15, comma 1 bis) -

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;

b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità,

c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

b) di aver acquisito so

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