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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Allegato E -

(v. art. 9, comma 2)

Limiti alla proliferazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

I Nuclei di valutazione delle Università statali verificano che gli insegnamenti e le altre attività formative attivabili dalle Università statali nei propri corsi di studio sono individuati nel rispetto del numero massimo di ore potenzialmente erogabili da ciascun Ateneo, definito tenuto conto dei criteri indicati dal CNVSU, nel doc 17/01.

A tal fine, si assume che convenzionalmente il numero massimo (H) di ore standard per la didattica assistita (cioè diverse dallo studio individuale degli studenti per l'acquisizione dei relativi CFU) complessivamente erogabile da ciascun Ateneo nei corsi di laurea e di laurea magistrale (come somma dell'attività didattica istituzionale dei docenti di ruolo e dell'attività didattica complementare svolta attraverso contratti esterni, affidamenti o supplenze, sia a titolo oneroso che gratuito) non possa essere superiore a:

H < = (Y × Ndoc) × (1 + x),

dove,

- Y è il numero figurativo di ore procapite per la didattica assistita. Tale numero figurativo

è determinato dagli Atenei, anche in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree disciplinari, nel rispetto, comunque, di un limite medio, compreso fra 90 e 120 (tendenzialmente prossimo a 90 per le Università che hanno una significativa attività di formazione dottorale);

- Ndoc è il numero dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Ateneo;

- x indica la quota convenzionale della didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'Ateneo. Ai fini del calcolo di H, tale quota convenzionale non può essere superiore al 30% (x= 0,30).

Il rispetto del predetto requisito viene verificato ex ante dai Nuclei di valutazione ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Of

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