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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 10 - Banca dati dell'offerta formativa

1. I criteri e procedure relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F.), ivi compresi i termini temporali per la chiusura della stessa, sono definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/2004, con successivo decreto ministeriale, in coerenza con il quadro generale delle indicazioni operative definito con il decreto relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti nella Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

3. L'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nei termini nella Off.F comporta:

- o la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro corso;

- la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

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