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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 11 - Verifica ex post e ripartizione delle risorse

1. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) delle Università statali e non statali viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.

2. I risultati della verifica di cui al comma 1 potranno essere altresì utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione dei fondi ministeriali destinati alle Università statali, in particolare:

a. prevedendo apposite modalità di penalizzazione per le Università statali che attivano corsi di studio con immatricolazioni inferiori ai minimi di cui all'art. 7, comma 1, o caratterizzate da una bassa utilizzazione della docenza di ruolo, con riferimento agli standard di cui all'allegato E;

b. premiando le situazioni caratterizzate da un grado di razionalizzazione dell'offerta formativa più elevato rispetto ai livelli minimi/massimi previsti dal presente decreto, anche con riferimento al numero medio di esami per ciascun corso di studio, inferiore ai livelli indicati dall'art. 4, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007, tenuto conto dell'eventuale organizzazione in moduli degli stessi.

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