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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Tenuto conto delle attuali limitazioni al reclutamento del personale docente di ruolo, previste dall'art. 1 della legge n. 1/2009, già a decorrere dall'a.a. 2010/2011, per le Università statali:

- trova applicazione quanto previsto dall'Allegato B, punto 1, del presente decreto;

- non trova applicazione quanto previsto dall'Allegato B, punto 4, del D.M. n. 544/2007.

2. Fino al termine di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto per le Università non statali continuano a trovare applicazione le indicazioni operative fornite con la ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009.

3. In attesa della definizione, sentita l'ANVUR, di appositi requisiti, per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di docenza di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli art. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente decreto, nonché, per i corsi di studio delle professioni sanitarie, dall'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Univ. e Ricerca - Lavoro, Salute e Polit. Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.

4. Ai corsi della classe LMG-01 si applicano i requisiti necessari indicati nel presente decreto e quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale.

5 Per i corsi di studio on line, di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede secondo quanto sarà disposto

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