IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 3 - Requisiti di trasparenza

1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università statali e non statali rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato all'art. 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati - sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07.

2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato all'art. 10 del presente decreto.

3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dall'ANVUR.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.