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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 5 - Requisiti di docenza

1. I requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono riportati, sia per le Università statali che per le Università non statali, nell'Allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo corso di studio.

2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili.

3. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità secondo quanto indicato al precedente comma 2, valutando, in particolare, anche utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dell'art. 3 (requisiti di trasparenza) del presente decreto e nell'Anagrafe nazionale degli studenti:

a. se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007, nonché, per le professioni sanitar

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