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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 6 - Piani di raggiungimento dei requisiti di docenza

A) - Università statali

1. Attese le restrizioni al reclutamento del personale di ruolo delle Università statali disposte dalla legge n. 1/2009, non possono essere sottoscritti piani di raggiungimento dei requisiti necessari per i corsi di studio di tali Università. I piani di raggiungimento già sottoscritti ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 544/2007, sono portati a compimento entro e non oltre il termine della chiusura della Off.F. relativa all'a.a. 2012/2013, pena la disattivazione dei corsi di studio interessati. Le Università statali che hanno sottoscritto tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.

B) - Università non statali

1. Le Università non statali, permanendo il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni per tutti i corsi già attivati, possono continuare ad attivare, in carenza del possesso dei requisiti di docenza di cui all'art. 5, esclusivamente i corsi di studio per i quali le stesse hanno già sottoscritto un piano di raggiungimento entro i termini per l'inserimento dei medesimi nella Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 544/2007. I predetti piani sono portati a compimento comunque entro i termini indicati dallo stesso art. 5 del D.M. n. 544/2007. Non possono comunque essere sottoscritti nuovi piani di raggiungimento.

2. L'attuazione dei piani di raggiungimento di cui al comma 1, lett. A) e B) viene monitorata dall'ANVUR, il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F. secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3. Le

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