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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 7 - Regole dimensionali relative agli studenti

1. In attesa di una esaustiva definizione, sentita l'ANVUR, di regole dimensionali relative agli studenti, al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, l'attivazione da parte delle Università di corsi di studio con un numero di immatricolati inferiore ai minimi indicati nel DM n. 544/2007 - come riportati nell' Allegato C, che è parte integrante del presente decreto - è subordinata alla relazione favorevole del Nucleo di valutazione.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, in prima applicazione, i Nuclei di valutazione, in coerenza con quanto indicato dal CNVSU nella relazione tecnica trasmessa al Ministero con nota n. 640 del 18 dicembre 2009, utilizzano i seguenti criteri:

i) indicatori di efficienza/costo e di efficacia/costo;

ii) specificità degli obiettivi e delle attività formative, con riferimento a quanto indicato al successivo comma 4;

iii) localizzazione e rilevanza del corso per il sistema territoriale dove è attivo.

3. Il Ministero verifica ex post l'attivazione dei corsi con numero di immatricolati inferiori ai minimi di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato all'art. 11.

4. Quanto previsto al comma 3 non trova applicazione, sentita l'ANVUR, per i corsi di studio aventi caratteri di elevata specializzazione in ambiti disciplinari strategici ma caratterizzati da bassa numerosità degli iscritti (quali ad esempio quelli previsti per l'Università di Napoli "l'Orientale" e per l'Università di Napoli "Parthenope" e derivanti, rispettivamente, dall'Istituto Orientale di Napoli e dall'Istituto navale di Napoli), nonché per i corsi di studio ubicati in regioni dove non sono funzionanti altri corsi di studio della stessa classe. Sono altresì fatti salvi

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