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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 8 - Requisiti di strutture

1. In attesa della definizione, sentita l'ANVUR, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione delle Università statali e non statali - tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 e delle informazioni già disponibili nella Banca dati "Rilevazione Nuclei" - predispongono apposita relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.

2. Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 264/1999, è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.

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