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D.M. MIUR 22.09.2010, n. 17

Requisiti necessari dei corsi di studio.

Art. 9 - Requisiti organizzativi

1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione delle attività didattiche, anche evitando la eccessiva frammentazione delle attività formative, le Università statali e non statali attivano i propri corsi di studio nel rispetto dei requisiti organizzativi indicati nell'Allegato D al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. Al fine di garantire la effettiva sostenibilità dei corsi di studio, anche evitando la eccessiva proliferazione delle attività formative, le Università statali e non statali determinano altresì la quantità massima della didattica assistita che - sulla base delle strutture e della docenza disponibile - ciascun Ateneo è in grado di erogare per i propri corsi di studio, in modo qualitativamente adeguato, senza compromettere lo svolgimento di una proficua attività di ricerca e senza presupporre un utilizzo eccessivo della docenza non di ruolo, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione. In attesa di una esaustiva definizione, sentita l'ANVUR, di appositi standard al riguardo, la predetta quantità di didattica assistita viene determinata, in prima applicazione, secondo quanto indicato all'Allegato E al presente decreto, che è parte integrante dello stesso. Attese le maggiori dotazioni di docenza di ruolo delle Università statali, il predetto allegato E, che fa riferimento esclusivamente alla docenza di ruolo disponibile presso le Università, trova applicazione per le sole Università statali.

3. Il Ministero monitora i livelli quantitativi di didattica assistita effettivamente erogati da ciascun Ateneo, utilizzando le informazioni inserite annualmente dagli Atenei nella Banca dati dell'offerta formativa in attuazione dell'art. 3 (requisiti di trasparenza) del presente decreto e nella Anagrafe nazionale degli studenti ed ela

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