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Nota MIUR 28.09.2010, prot. n. 8709

Elenchi prioritari a.s. 2010/11.

Con riferimento a vari quesiti ricevuti si chiarisce che l'art. 2 - punto 1 - del D.M. n. 68 del 30 luglio 2010, nel disporre l'esclusione dagli elenchi prioritari per coloro che nell'a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto, intende, ovviamente, che la rinuncia sulle supplenze attribuite dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto riguardi i medesimi periodi attribuibili con le graduatorie ad esaurimento e cioè periodi almeno sino al 30 giugno. Le rinunce effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle graduatorie d'istituto ad orario intero ma per periodi inferiori non danno luogo all'esclusione dagli elenchi prioritari.

 

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