Circolare PCM 01.08.2011, n. 10
Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." - art. 16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Premessa
Come noto, con il d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, sono state introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici. In particolare, l'art. 16, commi 9 e 10, del decreto ha novellato l'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, ed ha contestualmente esteso in maniera esplicita il nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 6 luglio 2011, data di pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale (cfr.: art. 41 del d.l. del 2011; G.U. 6 luglio 2001, n. 155).
Per comodità si riporta il testo delle nuove norme:
«9.Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o pe
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