Decreto legge 13.08.2011, n. 138
Titolo I - Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria
1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non include nè l'indennità di amministrazione nè l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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