IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 13.08.2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (G.U. 13.08.2011, n. 188)

Titolo II - Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Art. 5 - Norme in materia di società municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies.

1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzi

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.