D.M. MIUR 10.08.2011, n. 168
1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell' università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La partecipazione del personale universitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
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