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D.M. MIUR 10.08.2011, n. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 17.10.2011, n. 242)

Art. 3 - Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari

1. La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.

2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

a) gli obiettivi;

b) il piano finanziario;

c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;

d) il carattere innovativo del progetto;

e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;

h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up rientrano nell'autonoma disciplina delle università.

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