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D.M. MIUR 10.08.2011, n. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 17.10.2011, n. 242)

Art. 4 - Disciplina delle incompatibilità

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.

2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

3. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'università e contestualmente cessare lo sv

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