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D.M. MIUR 10.08.2011, n. 168

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 17.10.2011, n. 242)

Art. 5 - Disciplina dei conflitti d'interesse

1. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

3. Il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. L'università, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

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