D.M. MIUR 10.08.2011, n. 74.
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli indetti nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino
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