D.M. MIUR 10.08.2011, n. 74.
4.1 Al personale di cui all'art. 2 e all'art. 3 sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazione di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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