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D.P.R. 01.08.2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. 22.09.2011, n. 221)

Allegato II - Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (di cui all'articolo 11, comma 3)

N. Attività del D.M. 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata ATTIVITÀ di cui al presente regolamento NOTE
1 1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h
9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi
11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
2 2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
3 3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a) compressi: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc;

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