Decreto Tribunale di Catanzaro - Sezione Lavoro e Previdenza 12.04.2011, n. 742/2011.
Il Tribunale di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice del lavoro dr.ssa Barbara Fatale ha pronunciato il seguente
Decreto
nel procedimento iscritto al n. 742 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2011, che il segretario provinciale della FLC-CGIL ha promosso, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Istituto comprensivo statale di Petronà;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
sentite le parti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2011;
osserva
1. L'articolazione provinciale della "FLC-CGIL" denuncia l'antisindacalità della scelta del dirigente dell'Istituto scolastico in epigrafe di escludere dalla contrattazione integrativa di istituto le materie contemplate alle lettere h) i) ed m) dell'art. 6 del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, degradandole a materia di mera informazione preventiva.
Chiede, pertanto, che gli si ordini di procedere all'apertura del confronto sindacale su tali materie.
2. Orbene, depone in senso contrario all'accoglimento della richiesta la disposizione dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009 che, nel sancire l'inefficacia, a decorrere dal 1.1.2011, dei contratti integrativi che hanno ad oggetto materie riservate alla competenza esclusiva dell'amministrazione datrice di lavoro, come quelle in considerazione (ai sensi dell'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001), da quella stessa data preclude la stipulazione di nuovi contratti integrativi nelle medesime materie.
Di conseguenza, esse, in quanto sottratte alla contrattazione collettiva, risultano rimesse, dall'art. 53 del d.lgs. 150/2009, alle autonome determinazioni dei dirigenti, fatta salva la sola informativa ai sindacati.
3. Non convince la tesi per cui il suddetto termine di efficac
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