Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59
Allegato V (previsto dall'art. 23) - Requisiti minimi per la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo periodo, del codice della strada
Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico.
Tale prova può essere contestuale alla prova di capacità e comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria B, assorbendone i contenuti, ovvero può essere sostenuta successivamente da chi sia già titolare di patente di guida di categoria B.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti della prova di capacità e di comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.
La prova pratica si svolge su strade pubbliche.
La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.
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