Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59
Allegato VI (previsto dall'art. 23) - Requisiti minimi per la formazione e l'esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria a (accesso progressivo)
La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di categoria A1 o A2, è in ogni caso idonea al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che intende conseguire una patente di categoria A2 o A, sostiene esclusivamente la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 3, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 o A2 alle categorie A2 o A, assicurando la verifica delle capacità e dei comportamenti di cui al punto 6 dell'allegato II del presente decreto.
La prova pratica si svolge su strade pubbliche e su motocicli adeguati alla categoria di patente di guida richiesta, secondo le prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.
La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.
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