Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59
1. All'articolo 124 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: «a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle macchine agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui alla lettera a),»;
c) al comma 2, le parole: «A e B, previste dall'articolo 116, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»;
d) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14».
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