Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59
1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.».
2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le parole da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a: «sul documento di guida» sono soppresse.
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