Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59
1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: «o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori» sono soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite dalla seguente: «stessa».
2. All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;»;
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2»;
c) il comma 6 è abrogato.
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