Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore o di patenti rilasciate anteriormente alla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, in caso di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima della medesima data, è rilasciata, in luogo del duplicato del predetto documento, una patente di guida di categoria AM, recante la stessa data di scadenza di validità del certificato di idoneità. Si procede altresì al rilascio di patente di guida di categoria AM nel caso di rinnovo di validità di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Relativamente alle patenti di categoria AM, così rilasciate, sono riportati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, quali risultanti nell'anagrafe nazionale dei conducenti, ivi comprese eventuali decurtazioni di punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis.
3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente decreto, le norme sanzionatorie relative alla patente di categoria AM sono applicabili anche nei riguardi di conducenti titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conseguito prima della predetta data.
4. Il personale abilitato all'espletamento delle prove di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita anteriormente alla data di applicazione del presente decreto, sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qua
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