D.M. MIUR 04.04.2011, n. 139
1. In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui all'art. 3, le Università possono istituire ed attivare, anche con le modalità di cui al DM n. 249/2010, art. 4: a) i corsi di studio di cui all'art. 1, lettera a), presso le Università sedi dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 (quadriennale); b) i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione. L'Università sede del corso viene individuata, entro i termini perentori di cui all'art. 4, commi 1 e 2, dal Comitato regionale di coordinamento competente per territorio, tenuto conto: 1) prioritariamente, in modo vincolante, della presenza nell'Ateneo di analogo corso di laurea magistrale; 2) in subordine, della presenza nell'Ateneo di altro corso di studio nella stessa classe; 3) qualora più di un Ateneo per Regione soddisfi i criteri di cui ai punti 1) e 2), del maggior numero di professori e ricercatori nelle strutture didattiche competenti per i corsi di studio, ovvero, a parità di numero di professori e ricercatori, del maggiore numero di studenti iscritti ai predetti corsi; 4) per le Università statali, dei risultati conseguiti dall'Ateneo nell'applicazione dei criteri di ripartizione della "quota premiale" del fondo per il finanziamento ordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1. In assenza di tale indicazione, non si dà luogo alla istituzione dei corsi nelle relative Regioni; il Ministero, nell'emanazione del DM relativo alla programmazione degli accessi di cui all'art. 5 del DM n. 249/2010, procede autonomamente alla assegnazione dei posti alle Università delle Regioni limitrofe nelle quali tali
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.