D.M. MIUR 04.04.2011, n. 139
1. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività, l'ANVUR provvede a elaborare e proporre al Ministro i requisiti necessari per la istituzione e la attivazione a regime dei corsi di studio di cui all'art. 1, da adottare con successivo decreto.
2. Le Università, entro ventiquattro mesi dalla adozione del DM di cui al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi previsti, relativamente ai corsi di cui all'art. 1, pena la soppressione e conseguente disattivazione degli stessi.
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