D.M. MIUR 04.04.2011, n. 139
1. I corsi di studio di cui all'art. 1 sono inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F) ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/2004 in conformità al DM 249/2010 e alle relative tabelle allegate.
2. Esclusivamente per l'a.a. 2011/2012, i termini temporali per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa relativamente ai corsi di cui all'art. 1, lett. a e b., sono definiti, tenuto conto dei tempi necessari per la definizione dell'offerta formativa di tali corsi, con apposito provvedimento direttoriale.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti nella Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.
4. L'iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nei termini nella Off.F comporta:
a. la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi per il proseguimento degli studi in altro corso;
b. la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del
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