D.M. MIUR 04.04.2011, n. 139
1. I corsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) sono istituiti e attivati dalle Università, anche in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata - dietro presentazione del relativo progetto, comprensivo delle convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione - alla acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che valuta la congruenza della proposta rispetto a quanto disposto dal DM 249/2010, anche in ordine all'opportunità offerta agli studenti di conseguire, nell'ambito del tirocinio formativo attivo, le competenze di cui all'articolo 3 comma 4 del predetto decreto. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12 del DM 249/2010, vale quanto previsto dall'articolo 15, comma 23, del succitato decreto. I corsi di TFA sono istituiti di norma presso le stesse sedi universitarie nelle quali sono istituiti i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, lett. b).
2. I Tirocini formativi attivi (TFA) di cui all'art. 10 del DM n. 249/2010 sono attivati al termine delle relative lauree magistrali per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado secondo le stesse modalità di cui al comma 1.
3. I compiti assegnati alle Facoltà in ordine al TFA possono essere assolti anche dalle strutture cui ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettere a) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.