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Legge 07.04.2011, n. 39

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. (G.U. 12.04.2011, n. 84)

Art. 3 - Disposizioni in materia di stabilità finanziaria

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

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