O.M. MIUR 08.04.2011, n. 29
1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.
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