O.M. MIUR 08.04.2011, n. 29
1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, sempre redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato 1 , regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
- scuole dell'infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e A
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