O.M. MIUR 08.04.2011, n. 29
1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 22-2-2011 e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti 2 .
4. In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B1), B3) e C1). Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda.
In relazione ai titoli generali (punto III della tabella per i trasferimenti e punto II della tabella per la mobilità professionale), non trova inoltre applicazione il punteggio previsto alla lettera A) e quindi non sono da compilare le corrispondenti caselle dei moduli domanda. Va invece riconosciuto il punteggio relativo alla lettera B), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la
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