O.M. MIUR 08.04.2011, n. 29
1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco graduato di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 e al D.L.vo 196/03.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento Territoriale dell'Economia e delle Finanze.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 31 luglio 201
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