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Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 21.04.2011, n. 160

Provvedimento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 21 aprile 2011.

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il d.lg. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

VISTO il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è stato reso obbligatorio avvalersi preliminarmente della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali per chi intenda esercitare in giudizio un'azione nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, comma 1).

La gestione del procedimento di mediazione è affidata a organismi di mediazione costituiti da enti pubblici o privati che, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designano un mediatore o più mediatori ausiliari. La mediazione è, quindi, volta ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una propost

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