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Circolare INPDAP 28.12.2011, n. 22

Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti.

1. Premessa

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale da parte delle Amministrazioni ed Enti iscritti ricorrenti quesiti in merito alla corretta determinazione dell'indennità economica ed alla relativa copertura contributiva, da riconoscere ai lavoratori dipendenti richiedenti il congedo previsto dal combinato disposto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, e dall'articolo 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cosi come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.

Nel fornire i chiarimenti richiesti, si coglie l'occasione per riassumere, alla luce dei più recenti interventi legislativi, giurisprudenziali ed amministrativi, la disciplina in questione, che è stata peraltro già esaminata in precedenti circolari e note informative di questo Istituto - circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, informativa n. 22 del 25 ottobre 2002, informativa n. 30 del 21 luglio 2003 e circolare n. 31 del 12 maggio 2004 - le quali devono intendersi modificate nelle parti oggetto di trattazione della presente circolare.

 

2. Soggetti aventi diritto

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha disciplinato all'articolo 42, comma 5 - la cui originaria formulazione è stata recentemente sostituita con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119 - una particolare tutela in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo al coniuge convivente o, in subordine, ai genitori anche adottivi, ovvero ai figli conviventi o ai fratelli o alle sorelle conviventi, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita lavorativa dei richiedenti, fruibile anche in forma frazionata.

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono una per

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