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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.12.2011, n. 33

Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

La crisi finanziaria globale e le avverse condizioni economiche in sede europea hanno reso necessario rafforzare il processo di consolidamento dei conti pubblici e proseguire nel percorso di risanamento strutturale, che dovrà interessare anche gli esercizi futuri, confermando l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, già intrapresa in precedenza, volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, si prefiggono il raggiungimento del pareggio di bilancio per il 2013.

Per raggiungere tali obiettivi sono stati recentemente adottati il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

Ciò posto, si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, procedano ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi, così come previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le d

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