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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93

Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. (G.U. 17.12.2011, n. L 335 - UE)

Art. 13 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;

c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure

e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

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