Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93
Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafo 6.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.