IperTesto Unico IperTesto Unico

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93

Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. (G.U. 17.12.2011, n. L 335 - UE)

Art. 15 - Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.