Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93
1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20.
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