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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93

Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. (G.U. 17.12.2011, n. L 335 - UE)

Art. 19 - Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.

4. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

5. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenne nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla f

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