Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93
1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
2. I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:
a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e
b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle q
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