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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93

Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. (G.U. 17.12.2011, n. L 335 - UE)

Formula iniziale

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

considerando quanto segue:

(1) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [3].

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma di Stoccolma: "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" [4], attribuisce una chiara priorità alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

(3) La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie e di internet.

(4) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 2

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