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Decreto legislativo 29.12.2011, n. 229

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. (G.U. 06.02.2012, n. 30)

Art. 2 - Comunicazione dei dati

1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

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